Quote di riserva per categorie di legittimari
La legge riserva una parte di eredità ai legittimari, cioè ai soggetti che hanno diritto ad una quota di patrimonio. Sono eredi legittimari i figli legittimi o naturali o i loro discendenti, ilconiuge e gli ascendenti legittimi (cioè gli antenati in linea retta, ossia genitori, nonni, avi); questi ultimi solo nel caso in cui il testatore non abbia discendenti legittimi o naturali.
Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati e gli adottivi.
Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote (c.d. quote di riserva o di legittima) sulle quali non possono imporsi né oneri, né condizioni di nessuna specie da parte del testatore.
QUOTE DI RISERVA PER LE SINGOLE CATEGORIE DI LEGITTIMARI:
FIGLI
Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio:

due terzi se i figli sono due o più (art. 537 c.c.):

ASCENDENTI
Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):

CONIUGE
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio. Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta, o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile:

QUOTE DI RISERVA NEI CASI DI CONCORSO:
CONIUGE E FIGLI
Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione di cui all’art. 540 c.c. (vedi sopra):

Se i figli sono due o più, la complessiva quota di riserva è di tre quarti, di cui spettante al coniuge un quarto del patrimonio e un mezzo ai figli, da dividersi in parti uguali tra tutti.
Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione alle condizioni sopra esaminate:

CONIUGE CON ASCENDENTI
Se con il coniuge concorrono gli ascendenti legittimi, a questi spetta un quarto ed al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 c.c.).
La disponibile è inoltre gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (vedi sopra paragrafo 3).
Se gli ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita con le stesse modalità previste per la successione legittima:


Disponibile:
è la quota di patrimonio che può essere liberamente disposta a favore della ricerca sul cancro.
È esente da imposte di successione.