Quando si parla di eredità tra conviventi molti sono i dubbi che è necessario sanare per essere certi di non incappare in eventuali problemi e inconvenienti legali.
I conviventi non godono di nessuno dei diritti spettanti ai coniugi, però è prevista una forma di tutela a favore dei conviventi che hanno formalizzato l’unione con una dichiarazione resa all’anagrafe del Comune.
Il caso più semplice: eredità tra conviventi con lascito testamentario
I casi più semplici sono quelli in cui sia presente un testamento scritto del convivente deceduto.
Il convivente può fare testamento a favore dell’altro convivente, nominandolo erede dei propri beni o legatario di beni mobili e immobili (cioè beneficiario di beni specifici).
Nel caso ci siano anche persone aventi diritto ad una quota di legittima, queste avranno diritto ad una quota del patrimonio, come previsto dalla legge.
Convivenza di fatto ed eredità senza testamento
Nel caso in cui il testore non indichi il convivente nelle proprie volontà testamentarie, all’apertura della successione al convivente non spetta nulla, anche se si tratta di una convivenza formalizzata con dichiarazione resa all’anagrafe del Comune di residenza tra persone di sesso diverso.
Il figlio, nato da genitori conviventi, ha diritto ad una quota di patrimonio fissa prevista dalla legge, mentre alla madre convivente del defunto non spetta nulla.
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente che ha formalizzato la convivenza di fatto all’Ufficio Anagrafe ha diritto di continuare ad abitare nell’abitazione di proprietà del defunto per un tempo limitato.
Nel caso invece in cui due persone dello stesso sesso abbiano contratto un’unione civile come previsto dalla Legge Cirinnà (legge 76/2016), al superstite spetta la quota di legittima al pari del coniuge e il diritto di abitazione sull’immobile di proprietà del defunto e di uso sui mobili che vi si trovano se di proprietà del defunto o comuni.