Dispositivo dell’art. 737 Codice civile
Disciplinata dagli art.737 e seguenti del Codice civile, con il termine collazione ereditaria viene definita l’aggiunta all’eredità di tutti quei beni ceduti in dono dal parente defunto quando quest’ultimo era ancora in vita. Il coniuge, i figli e i loro discendenti vedono entrare a far parte dell’eredità (quindi della cosiddetta “massa ereditaria”) i beni (mobili o immobili che siano) ricevuti a titolo di donazione dalla persona poi defunta. La collazione non ha luogo solamente nel caso in cui lo stesso defunto abbia esonerato gli eredi da tale obbligo nel suo testamento, o all’atto della donazione. L’obiettivo è ripristinare le condizioni di uguaglianza nella partizione del patrimonio.
Quali sono i soggetti coinvolti?
Oltre al coniuge, ai figli (sia legittimi che naturali) e ai loro discendenti (anch’essi possono essere legittimi o naturali), la collazione si estende al coniuge separato. Trattandosi di un “obbligo”, l’unica via per evitare la collazione consiste nel rinunciare all’eredità.
Quali beni entrano a far parte della collazione?
Tutti i beni donati in vita dal defunto ai figli e ai discendenti o al coniuge.
Sono inclusi nella collazione le intestazioni di beni a nome altrui (compresi gli immobili acquisiti dal genitore e intestati ai figli) e i negozi misti con donazione, come la vendita di un bene a un prezzo decisamente inferiore al valore di mercato. Ne fanno parte anche le spese effettuate per aiutare i figli ad avviare un’attività lavorativa o a pagare debiti. Sono escluse dall’obbligo di collazione le donazioni ricevute come compenso per servizi resi, e le spese per l’istruzione e per il mantenimento dei figli, le spese per malattia e le donazioni di modico valore.
Cosa si intende per dispensa da collazione?
Il termine “dispensa di collazione” definisce un bene che, pur oggetto di donazione, viene considerato come “mai esistito”. Di conseguenza, non può far parte del patrimonio di beni che costituiscono l’eredità. In mancanza della dispensa, tale bene rientrerebbe nell’obbligo di collazione, divenendo parte dell’eredità e aumentando la massa ereditaria.
Il defunto può esonerare l’erede che ha ricevuto una donazione dall’obbligo della collazione.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
La dichiarazione di esonero dall’obbligo della collazione può essere resa nel testamento.
L’azione di collazione non è soggetta a prescrizione.
Sono esclusi dalla collazione i legati.
Che differenze esistono tra collazione e riunione fittizia?
La riunione fittizia è la somma di tutte le donazioni fatte dal defunto a chiunque allo scopo di ricostruire l’intero patrimonio del defunto.
La collazione invece riguarda solo le donazioni fatte dal defunto a favore di determinati soggetti (figli e discendenti e coniuge) e porta ad un aumento della massa ereditaria da dividere tra i coeredi.